Art. 4.
(Organismi bilaterali e paritetici).

      1. La promozione e la diffusione delle iniziative formative e informative relative alla problematica del mobbing e finalizzate all'attuazione delle misure di cui all'articolo 3, rientrano nell'ambito delle funzioni attribuite agli organismi bilaterali e paritetici costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, organizzate a livello territoriale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
      2. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo 9.